Normative sull’Assunzione delle Categorie Protette
La Legge 68|99 e l’Inserimento Lavorativo
La legge italiana n. 68 del 12 marzo 1999, nota come “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, è specificamente rivolta all’inserimento e all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mercato del lavoro. Questa normativa stabilisce, infatti, le basi per un sistema di supporto attivo, progettato per facilitare l’accesso al lavoro delle persone appartenenti alle categorie protette, attraverso servizi di collocamento mirato e sostegno personalizzato.
Identificazione delle Categorie Protette
Le categorie protette includono, in generale, tutti gli individui che sono tutelati dalla discriminazione per legge. Le categorie protette individuate nell’Articolo 1 della Legge 68/99 includono un ampio spettro di condizioni di disabilità e situazioni sociali:
- Persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali: che comportano una riduzione della capacità lavorativa di almeno due terzi – in particolare, coloro che hanno ottenuto dalle commissioni competenti il riconoscimento dell’invalidità civile di grado superiore al 45%
- Invalidi civili: persone con una percentuale di invalidità riconosciuta secondo specifici criteri
- Non vedenti e sordomuti (come da specifiche contenute nelle leggi n. 382/1970 e n. 381/1970)
- Invalidi del lavoro: persone che hanno subìto un infortunio sul lavoro o una malattia professionale che ha portato a una riduzione della capacità lavorativa, specificatamente con una percentuale di invalidità superiore al 33%, come accertato dall’INAIL
- Invalidi di guerra, di servizio e per servizio: includendo i militari e i civili che hanno subito menomazioni a causa di guerra, di servizio militare o in esercitazioni militari.
La legge mira, quindi, a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone appartenenti alle categorie citate, attraverso quote di riserva obbligatorie per le aziende di una certa dimensione (solitamente con più di 15 dipendenti), incentivi per l’assunzione, e supporti per la formazione e l’adattamento del posto di lavoro.
Inoltre, con l’Articolo 18, si aggiungono alle categorie protette:
- orfani e coniugi di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata oppure di vittime del lavoro, di guerra o di servizio nelle pubbliche amministrazioni
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti come grandi invalidi di guerra, di servizio e del lavoro
- profughi italiani rimpatriati.
Legge n.381 del 1991: persone svantaggiate
La legge n. 381/1991 ha definito l’insieme delle persone svantaggiate che comprendono:
- persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali
- ex pazienti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari
- persone in trattamento per dipendenze e alcolisti
- minori in situazioni familiari difficili
- persone in prigione o che stanno compiendo pene alternative al carcere
- persone che lavorano fuori dal carcere seguendo regole particolari.
Secondo altre norme più recenti, la definizione di persone svantaggiate si è ampliata. Tuttavia, le cooperative sociali devono seguire la specializzazione prevista dalle normative che disciplinano il loro operato. Questo significa che le cooperative sociali di tipo B devono identificare le persone svantaggiate che possono aiutare in base a regole precise e alla legge originale n. 381/1991.
Il Ruolo delle Cooperative Sociali di Tipo B
Le cooperative sociali di tipo B svolgono un ruolo essenziale nell’ambito dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Queste entità sono autorizzate ad assumere persone appartenenti a un’ampia varietà di categorie di svantaggio sociale e fisico, facilitando così la loro reintegrazione nel mercato del lavoro. L’approccio adottato dalle cooperative sociali comprende sia il supporto nelle fasi di assunzione, sia la creazione di un ambiente lavorativo inclusivo e supportivo, dove ogni individuo ha la possibilità di contribuire attivamente e migliorare la propria condizione di vita.